A chi è rivolto
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Come fare
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Cosa serve
Procedura per l’iscrizione anagrafica
I documenti da presentare al momento della presentazione della domanda di iscrizione in anagrafe sono i seguenti:
- istanza di iscrizione anagrafica;
- passaporto o documento equipollente in corso di validità;
- un valido titolo di soggiorno tra quelli seguenti:
- permesso di soggiorno;
- richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento famigliare;
- per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l’accordo di Shengen, il timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall’autorità di frontiera;
- per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l’accordo di Shengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall’ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell’art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;
- documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art.13, c.1, della L. n.91/1992; (vedi punti successivi);
- codice fiscale;
- documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (si tratta di documentazione non obbligatoria ai fini dell’iscrizione anagrafica, che però risulta indispensabile affinché l’ufficiale d’anagrafe possa legittimamente registrare agli atti i dati gli status personali e familiari);
- dichiarazione se si è in possesso di una patente valida in Italia e la proprietà di auto, moto, rimorchi, navi o aerei, registrati nei pubblici registri italiani.
L’iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica di alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale, pertanto l’ufficiale di anagrafe dovrà controllare la veridicità delle dichiarazioni dell’interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti presso l’abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il corpo della Polizia Municipale, mediante l’acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati.
Sarà inoltre immediatamente verificato il requisito della discendenza relativamente all’esistenza di un un nonno italiano che sia nato in Italia, o di un genitore italiano che sia stato residente in Italia per almeno due anni prima della nascita del figlio.
In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l’ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l’istanza di iscrizione anagrafica.
Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne fosse già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n.394/1999).
Una volta iscritto all’anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, presentando i documenti necessari.
Presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
Prima di recarsi all’Ufficio di Stato Civile è necessario prenotare un appuntamento.
Documentazione da consegnare il giorno dell’appuntamento:
1) modulo di richiesta riconoscimento cittadinanza (il modulo sarà compilato durante l’appuntamento);
2) schema dell’albero genealogico da compilare con i dati relativi ai nonni e ai genitori;
3) estratto dell’atto di nascita del nonno/nonna italiano che è emigrato all’estero, completo delle generalità dei genitori, rilasciato dal Comune italiano di nascita.
4) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di dichiarazione di conformità della traduzione in lingua italiana, attestante che il nonno/a o genitore italiano non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione. Nel caso in cui l’avo si sia naturalizzato, il figlio di questi deve aver raggiunto la maggiore età alla data di naturalizzazione del genitore. Questo certificato dovrà riportare tutte le eventuali variazioni di nome e cognome del nonno/nonna italiano che risultano nei certificati di stato civile o che eventualmente siano state oggetto di rettifica giudiziale al fine di sanare le eventuali discordanze tra le generalità risultanti dagli atti di stato civile (es.: Mario Rossi, Mario Rosi, Marrio Rossi, Marrio Roci… tutte le varianti con cui la stessa persona viene citata in tutti gli atti di stato civile presentati per l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana);
5) atti di nascita, con traduzione in lingua italiana degli ascendenti, compreso quello della persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana. in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.
6) atti di matrimonio con traduzione in lingua italiana degli ascendenti; compreso quello eventuale della persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana;
7) atti di morte, con traduzione in lingua italiana, degli ascendenti;
8) I documenti di stato civile devono essere tutti concordi sulle generalità (cognome, nome), sulle date e sui luoghi riportate in tutti i diversi atti. Ci deve essere una concordanza assoluta sugli atti di nascita, matrimonio e morte della stessa persona ma anche con le risultanze riportante negli atti di ascendenti e discendenti. Qualora negli atti degli ascendenti fossero riportate indicazioni circa rettifiche alle generalità riportate negli atti stessi (nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altre inesattezze) a seguito di procedimenti amministrativi o di sentenze giudiziali, la documentazione dovrà essere integrata da copia autentica integrale dei procedimenti di rettifica e delle sentenze giudiziali, anch’esse tradotte e legalizzate.
Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale e verranno conservati agli atti, per cui non potranno essere restituiti. Tutti i certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere muniti di legalizzazione, salvo i casi in cui ciò non sia esplicitamente previsto da convenzioni bi- o multilaterali ratificate dall’Italia. I documenti stranieri dovranno inoltre essere muniti di traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata.
Si consiglia di consultare i siti internet delle Rappresentanze italiane competenti territorialmente per i luoghi di emissione dei certificati, al fine di accertare le modalità di redazione e traduzione degli stessi.
Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Pagina aggiornata il 09/10/2025